Sta prendendo forma il nuovo iper ammortamento dedicato agli investimenti "Industria 4.0". Il MIMIT ha predisposto lo schema di decreto attuativo e lo ha trasmesso al MEF: dopo l'approvazione formale, il testo passerà alla Corte dei Conti prima della pubblicazione definitiva.
L'impianto dell'incentivo punta a dare continuità al sostegno sugli investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali), con regole operative più dettagliate: chi può accedere, quali beni rientrano, quali documenti servono e quali scadenze rispettare.
Nota: le informazioni che seguono descrivono l'impostazione prevista dal decreto attuativo (in fase di iter). Per decisioni operative è sempre opportuno verificare la versione finale pubblicata e valutare il caso specifico.
In sintesi: cosa definisce il decreto attuativo
Il decreto serve a "mettere a terra" la norma, chiarendo soprattutto:
- come si presenta la richiesta e quali passaggi sono obbligatori;
- quali comunicazioni devono essere inviate e con quali contenuti;
- certificazioni, perizie e prove documentali per dimostrare il diritto al beneficio;
- termini per invii, integrazioni e chiusura degli investimenti.
Durata della misura: finestra unica fino al 30 settembre 2028
Il periodo di validità è previsto dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con una finestra continua (senza ripartenze annuali).
Un tema chiave è capire quando un investimento "conta" ai fini dell'agevolazione: l'impostazione è ancorata al concetto di investimento effettuato nel periodo, secondo i criteri fiscali applicabili (ad esempio, per i beni mobili spesso rileva consegna/spedizione; per immobili/aziende la data dell'atto, salvo effetti che si producano in un momento successivo).
Il requisito più impattante: beni "Made in Europe"
Uno degli elementi che cambia maggiormente l'approccio è il vincolo di origine: l'iper ammortamento è orientato ai beni prodotti in UE o in Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE).
In pratica, l'impresa dovrà essere in grado di dimostrare l'origine tramite documenti dedicati (certificazioni di origine o dichiarazioni del produttore/fornitore, a seconda del bene).
Quali beni rientrano: digitale 4.0 e fonti rinnovabili per autoconsumo
1) Beni per la trasformazione digitale
Rientrano i beni (materiali e, in alcune casistiche, immateriali) coerenti con i requisiti di Industria 4.0, individuati nel nuovo allegato tecnico di riferimento (richiamato dal decreto).
2) Beni materiali per energia rinnovabile (FER) destinata all'autoconsumo
È prevista anche l'ammissibilità di investimenti legati all'autoproduzione di energia da FER per autoconsumo, includendo anche i sistemi per accumulo e le dotazioni funzionali all'impianto (misura, trasformazione, servizi ausiliari, ecc.).
Un punto operativo importante riguarda il dimensionamento: la producibilità attesa dell'impianto non dovrebbe eccedere una soglia in rapporto ai consumi della struttura produttiva (impostazione del 105% rispetto al fabbisogno, calcolato su dati storici).
Software (beni immateriali): dichiarazione di sviluppo e "valore UE/SEE"
Per i beni immateriali (software) il decreto introduce un set di requisiti e una dichiarazione del produttore/licenziante che, in sostanza, deve chiarire:
- dove è stato svolto lo sviluppo sostanziale (architettura, codice, test e correzioni);
- che una quota significativa del valore delle attività di sviluppo sia stata sostenuta da soggetti stabilmente operanti in UE/SEE (impostazione al 50%);
- l'eventuale utilizzo di componenti open source (da indicare, senza farle pesare nel calcolo dell'origine del valore).
Focus fotovoltaico: attenzione alla tipologia di moduli
Per il fotovoltaico l'accesso all'agevolazione risulta più selettivo: l'impostazione richiama moduli di categoria specifica ad alta efficienza e prevede, lato operatività, la presenza in elenchi/registri tecnici di riferimento (es. gestione ENEA). In questa parte, più che mai, conviene pianificare l'acquisto dopo una verifica documentale puntuale del prodotto.
Aliquote previste: tre scaglioni di maggiorazione
La struttura delle aliquote è a scaglioni:
- 180% fino a 2,5 milioni di euro
- 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni
A livello pratico, la convenienza dipende da imponibile, capienza fiscale e corretta qualificazione del bene, oltre che dal perimetro "Made in Europe".
Come si accede: tre comunicazioni e ruolo del GSE
L'accesso è impostato come un percorso "a tappe", con:
- Comunicazione iniziale (preventiva)
con dati dell'impresa, unità produttive coinvolte, tipologia di investimenti e importi previsti. - Conferma dell'impegno
dopo la presa in carico/riscontro del sistema (gestito dal GSE), l'impresa conferma e attesta un avanzamento minimo (impostazione al 20% del valore), entro una finestra temporale dedicata. - Comunicazione a completamento
a chiusura investimenti (con una scadenza massima fissata nel 2028), con invio dei dati definitivi e della documentazione tecnica/contabile prevista.
Il GSE esegue controlli formali e può chiedere integrazioni se mancano elementi o se i dati non sono coerenti.
Documenti: perizia, certificazione contabile e conservazione
Perizia tecnica asseverata (o dichiarazione sostitutiva nei casi previsti)
La perizia serve per:
- dimostrare che il bene rispetta i requisiti tecnici richiesti;
- attestare l'interconnessione/integrazione nel sistema aziendale.
Per i progetti FER, deve coprire anche gli aspetti tecnici legati ad autoproduzione e autoconsumo.
Per investimenti sotto determinate soglie di costo unitario (impostazione 300.000 euro), il decreto prevede una possibile semplificazione con dichiarazione del legale rappresentante.
Certificazione contabile
È richiesta una certificazione che attesti l'effettivo sostenimento dei costi e l'allineamento con la contabilità (rilasciata da soggetti abilitati).
Conservazione e controlli
La documentazione (contratti, fatture, DDT, perizie, certificazioni, dichiarazioni di origine, ecc.) va conservata per un periodo lungo (impostazione 10 anni) perché i controlli possono avvenire anche successivamente. In caso di anomalie, dichiarazioni non veritiere o mancata prova documentale, può scattare la perdita del beneficio e il recupero delle somme con interessi/sanzioni.
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- assessment iniziale: verifica ammissibilità beni e corretta qualificazione 4.0 / FER
- supporto nella predisposizione delle comunicazioni e nella raccolta delle evidenze
- coordinamento con tecnici abilitati per perizie e con professionisti per certificazioni contabili
- impostazione della checklist documentale (origine UE/SEE, interconnessione, tracciabilità costi)
- affiancamento fino a completamento e gestione eventuali richieste integrative
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